I canali di segnalazione

SEGNALAZIONI

 

In recepimento del Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24, Cristoforetti Servizi Energia S.p.A. si è dotata dei prescritti canali per la ricezione e la gestione delle segnalazioni denominate “whistleblowing”.

CHI PUÒ SEGNALARE?

  • I soci e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso Cristoforetti Servizi Energia S.p.A.
  • I lavoratori subordinati, i tirocinanti, i lavoratori autonomi, i liberi professionisti ed i consulenti che prestano la propria opera presso Cristoforetti Servizi Energia S.p.A.
  • Soggetti che hanno rivestito i ruoli sopra indicati in passato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto e soggetti con i quali il rapporto non è ancora sorto – per esempio i candidati alla selezione del personale o i dipendenti durante il periodo di prova.

AMBITI DI POTENZIALE SEGNALAZIONE

L’elenco è molto articolato e complesso. Per completezza si rimanda al D.Lgs. 24/2023.1

I CANALI DI SEGNALAZIONE

Indirizzo di posta elettronica:  cristoforetti_whistleblowing@complegal.it

 

Il numero verde: 800 – 231 – 670 (la chiamata è registrata)

 

Il segnalante ha altresì il diritto di richiedere un incontro diretto con un professionista esterno all’azienda, che gestisce il canale per conferire la segnalazione in un colloquio riservato; sarà sufficiente farne richiesta mediante uno dei due canali sopra indicati, lasciando un recapito per essere contattati.

 

Regolamento per la gestione dei segnalanti (whistleblowing)

 

Informativa privacy per WB Cristoforetti Servizi Energia Spa

 

 

In recepimento del Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24, Cristoforetti Servizi Energia S.p.A. si è dotata dei prescritti canali per la ricezione e la gestione delle segnalazioni denominate “whistleblowing”.

CHI PUÒ SEGNALARE?

  • I soci e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso Cristoforetti Servizi Energia S.p.A.
  • I lavoratori subordinati, i tirocinanti, i lavoratori autonomi, i liberi professionisti ed i consulenti che prestano la propria opera presso Cristoforetti Servizi Energia S.p.A.
  • Soggetti che hanno rivestito i ruoli sopra indicati in passato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto e soggetti con i quali il rapporto non è ancora sorto – per esempio i candidati alla selezione del personale o i dipendenti durante il periodo di prova.

AMBITI DI POTENZIALE SEGNALAZIONE

L’elenco è molto articolato e complesso. Per completezza si rimanda al D.Lgs. 24/2023.

I CANALI DI SEGNALAZIONE

Indirizzo di posta elettronica:  cristoforetti_whistleblowing@complegal.it

Il numero verde: 800 – 231 – 670 (la chiamata è registrata)

 

Il segnalante ha altresì il diritto di richiedere un incontro diretto con un professionista esterno all’azienda, che gestisce il canale per conferire la segnalazione in un colloquio riservato; sarà sufficiente farne richiesta mediante uno dei due canali sopra indicati, lasciando un recapito per essere contattati.

 

Regolamento per la gestione dei segnalanti (whistleblowing)

 

Informativa privacy per WB Cristoforetti Servizi Energia Spa

 

In linea generale sono potenzialmente oggetto di segnalazione le violazioni di disposizioni normative dell’Unione europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità della Società, di cui il segnalante sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo, consistenti in:

  • Condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto 231 o violazioni del Modello 231;
  • Servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
  • Sicurezza e conformità dei prodotti;
  • Sicurezza dei trasporti;
  • Tutela dell’ambiente;
  • Radioprotezione e sicurezza nucleare;
  • Sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali;
  • Salute pubblica; protezione dei consumatori;
  • Tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
  • Atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione europea di cui all’art. 325 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea;
  • Atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all’art. 26, par. 2, T.F.U.E. (comprese le violazioni in materia di concorrenza e di aiuti di Stato e quelle in materia di imposta sulle società);
  • Atti o comportamenti che, pur non integrando un illecito, vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’Unione nei settori sopra indicati. Sono altresì oggetto di possibile segnalazione le condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 o violazioni del Modello 231 adottato dalla Società.

1 In linea generale sono potenzialmente oggetto di segnalazione le violazioni di disposizioni normative dell’Unione europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità della Società, di cui il segnalante sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo, consistenti in: condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto 231 o violazioni del Modello 231; illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione europea o nazionali ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell’Unione europea in materia di appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi; atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione europea di cui all’art. 325 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea; atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all’art. 26, par. 2, T.F.U.E. (comprese le violazioni in materia di concorrenza e di aiuti di Stato e quelle in materia di imposta sulle società); atti o comportamenti che, pur non integrando un illecito, vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’Unione nei settori sopra indicati.
Sono altresì oggetto di possibile segnalazione le condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 o violazioni del Modello 231 adottato dalla Società.